LA CAPARRA PENITENZIALE

La caparra penitenziale è rappresentata dal versamento di una somma di danaro, che una delle parti esegue a favore dell’altra, al momento della conclusione del contratto di compravendita.

Nel caso della caparra penitenziale, la somma che una parte versa all’altra, non rappresenta una garanzia contro l’inadempimento, ma è il corrispettivo per l’attribuzione della facoltà di recesso dal rapporto contrattuale.

Mentre la caparra confirmatoria svolge la funzione di garantire l’adempimento dell’obbligazione, la caparra penitenziale ha la funzione di risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto.

In sostanza, se il compratore che ha versato la caparra penitenziale recede, la conseguenza sarà la perdita della somma anticipatamente versata.

Se il venditore che ha ricevuto la caparra penitenziale recede, la conseguenza sarà la restituzione del doppio della somma ricevuta.

La caparra penitenziale è disciplinata dall’articolo 1386 cod. civ. :

«Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta»

La caparra penitenziale:

  • Ha funzione di corrispettivo predeterminato del recesso per volontà di una sola delle parti;
  • E’ il «costo» che una parte deve sopportare per esercitare il diritto di recesso dal contratto;
  • Il recesso contrattuale, e quindi l’inadempimento, comporta solo la trattenuta della caparra, ma elimina tutte le obbligazioni che ne derivano; se una parte recede, l’altra potrà trattenere la caparra, ma non potrà chiedere il risarcimento dei danni.

La caparra penitenziale si differenzia dalla caparra confirmatoria in quanto, in quest’ultima, la parte, in caso di inadempimento, può tenersi la caparra e chiedere il risarcimento del danno rivolgendosi al giudice.

Quindi, la caparra penitenziale ha molti punti di contatto con la caparra confirmatoria, confermandosi «corrispettivo di recesso» come confermato dalla sentenza 19306-10 del Tribunale di Roma:

«La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) consiste in una somma di denaro o quantità di cose fungibili che una parte consegna all’altra al momento della conclusione del contratto per confermare l’impegno assunto. In caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione; in caso di inadempimento, legittima al recesso la parte che non è inadempiente, la quale potrà trattenere la caparra ricevuta o, viceversa, esigere il versamento del doppio. In caso di risoluzione o azione per l’adempimento, trovano applicazione le regole generali e la caparra è imputata a risarcimento. L’istituto assolve una duplice funzione: principalmente, rafforzativa dell’impegno contrattualmente assunto dalle parti; in secondo luogo, assolve funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte che non è inadempiente si avvalga del potere di recesso conferitole dalla legge. Si distingue, per un verso, dalla caparra penitenziale (art. 1386 c.c.), la quale si atteggia solo come corrispettivo di recesso, e dalla multa penitenziale, che è corrisposta al momento del suo eventuale esercizio; per l’altro, dalla clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), che conferisce alla parte un diritto potestativo di determinare la risoluzione automatica del contratto per l’inadempimento di una determinata prestazione, inadempimento la cui importanza è stata preventivamente valutata secondo la libera determinazione dei contraenti. »

Fonte:

Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24

 

Home